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Integrazione di codatorialità

bycnai inNews posted on13 Dicembre 2019
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Integrazione di codatorialità

I giudici del Palazzaccio, mediante la sentenza n. 31519 del 03 dicembre 2019, sostengono che si ha codatorialità allorché due società, sebbene siano soggetti formalmente differenti, si pongano in collegamento funzionale e risultino espressione di un unico centro di interessi.

Gli Ermellini infatti stabiliscono che il collegamento economico/funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non basta a considerare che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato – formalmente intercorso fra un prestatore ed una di esse – si debbano allargare anche all’altra, purché non vi sia una situazione che permetta di trovare un unico centro di imputazione datoriale.

Per la Suprema Corte, questa fattispecie è ravvisabile nel momento in cui l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da soggetti distinti, mostri la presenza di specifici ed essenziali requisiti, come:

  • l’unicità della struttura organizzativa e produttiva;
  • l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
  • il coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
  • l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
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