L’Agenzia delle Entrate mediante la Risposta n. 456 del 31 ottobre 2019 ha stabilito che i premi di risultato erogati in esecuzione di contratti aziendali, debbano essere somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ).
La questione all’Agenzia delle Entrate era stato fornita da una società che ha sottoscritto degli accordi aziendali con i lavoratori finalizzati, fra l’altro, all’erogazione di premi di risultato di ammontare variabile, il cui riconoscimento è soggetto ad un rigoroso e puntuale processo di programmazione, monitoraggio e controllo.
La Legge di Stabilità del 2016 ha introdotto speciali misure agevolative per le retribuzioni premiali qualora non superino l’importo di 3000 euro. Nel dettaglio, è stata reintrodotta a regime, dal periodo d’imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento ai “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili”.
La Manovra 2020 ha inoltre subordinato l’applicazione dell’agevolazione alla circostanza che le somme siano erogate rispettando i contratti aziendali o territoriali. La funzione incentivante è da considerarsi rispettata in quanto la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, si svolge dopo la stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali ivi previamente definiti e misurati nel periodo congruo anch’esso stabilito su base contrattuale.
Ne consegue che i criteri di misurazione bisogna che siano definiti con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.