L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ricorrendo al parere n. 8120 del 17 ottobre 2019, attraverso la proprio Direzione Centrale Affari legali e Contezioso presenta la propria posizione in merito alla possibilità, prevista dal art. 19, comma 3°, del D.Lgs. 81/2015, di sottoscrivere un ulteriore contratto a termine, oltre i limiti di durata massima in “ deroga assistita “ presso gli uffici territoriali INL, nelle ipotesi in cui il nuovo contratto non indichi le causali (art. 19, comma 1, del D.Lgs. 81/2015) o non sia rispettoso del termine dilatatorio (cd. “ stop & go “ – art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015).
Ricalcando l’indirizzo espresso in precedenti atti di prassi (primariamente con le circ. n. 13 del 2.05.2.018 e circ. n.17 del 31 ottobre 2018 del Ministero del Lavoro e poi dall’ Ispettorato con la nota n. 1214 del 7 febbraio 2019) la Direzione Affari Legali e Contenzioso ribadisce l’orientamento del proprio ufficio territoriale in tema di contratto ” in deroga assistita “, stabilendo l’inammissibilità del ricorso alla procedura nel caso in cui risulti del tutto assente.
L’Ispettorato precisa che, analogamente, è impossibile procedere alla stipula assistita se si tenta di stipulare l’ulteriore contratto in violazione dei termini dilatatori di cui al secondo comma dell’art. 21.
In caso di violazione di norme imperative come quelle che su causali e stop & go, è prevista la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.