La norma inerente gli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi stabilisce che l’ammontare del contributo annuo è correlato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi si riferiscono (art. 3-bis DL 384/92).
Tale estensione della base contributiva è però inapplicabile, in via analogica, ai redditi derivanti dalla mera partecipazione del lavoratore autonomo ad una società di capitali senza lo svolgimento di alcuna attività lavorativa, disattendendo la distinzione precisa tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale, voluta dal legislatore.
La tutela previdenziale infatti interessa i lavoratori e non a coloro che si limitano ad investire i propri capitali a scopo di utile (art. 38 Cost.).
Gli Ermellini hanno presentato la propria posizione, rigettando il ricorso dell’INPS che riteneva imponibili ai fini previdenziali, oltre che i redditi d’impresa, anche i redditi di capitale di un lavoratore autonomo derivanti dalla sua partecipazione al capitale di una s.r.l., senza prestarvi un’attività lavorativa.