La Sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, ha confermato che le regole del lavoro subordinato “non si applicano ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonostante sussista il requisito della cosiddetta etero-organizzazione, se il trattamento economico e normativo di questi rapporti è già disciplinato da specifici accordi collettivi”.
Nello specifico, il Giudice del Lavoro, esclude la natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata genuino.
Nel caso in oggetto, i collaboratori avevano facoltà di scegliere in maniera autonoma se svolgere o meno la prestazione: infatti l’attività lavorativa era praticabile esclusivamente dietro prenotazione, in una determinata fascia oraria, della postazione da parte del collaboratore, mancando comunque qualsiasi obbligo da parte della società.
A detta del giudice di merito, questo rapporto di lavoro, in possesso di tutti gli elementi della collaborazione coordinata – non poteva godere, come di fatto è avvenuto, della tutela prevista per il lavoro subordinato in quanto l’azienda applicava ai collaboratori un accordo collettivo che definiva, in maniera chiara, il trattamento economico e normativo dei collaboratori.
Quindi era inopportuno, come pure stabilito dal D.Lgs. n. 81/2015, applicare la tutela prevista per il lavoro subordinato, avendo le parti sociali già definito tutte le regole applicabili ai collaboratori