Per gli imprenditori agricoli è garantita (Circolare n.76) la possibilità di vendere direttamente al dettaglio i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli della propria azienda, purché (art. 4, c. 1 bis, L. 228/2001; art. 1, c. 700, L. 145/2018):
- i prodotti rivenduti al dettaglio siano acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli, senza alcuna intermediazione commerciale;
- il fatturato derivante dalla vendita dei propri prodotti risulti prevalente rispetto al fatturato proveniente dalla vendita dei prodotti acquistati (anche se la quantità di prodotti acquistata e destinata alla vendita è maggiore della propria).
Queste aziende agricole, che portano avanti congiuntamente l’attività di coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali, e l’attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti propri e non propri, continuano ad essere assoggettate a contribuzione agricola unificata.