La Circolare n. 11/E pubblicata il 15 maggio dall’Agenzia delle Entrate stabilisce che anche se non sono state corrette tutte le irregolarità, l’Amministrazione finanziaria apre alla definizione agevolata delle violazioni formali relativamente alla “pace fiscale” ed alla regolarizzazione degli adempimenti e all’infrazione degli obblighi formali commessi entro il 24 ottobre 2018 in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alle fonte e crediti d’imposta, che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo.
Incluse nelle violazioni definibili ci sono l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, la mancata o incompleta restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia, la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari, l’omessa comunicazione della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.
Il documento di prassi chiarisce che, ai fini del perfezionamento della definizione, in aggiunta al pagamento delle somme dovute, bisogna provvedere, entro il 2 marzo 2020, alla rimozione delle infrazioni compiute.
Ciononostante, qualora il contribuente non avesse ancora rimosso le irregolarità commesse, potrà comunque provvedervi entro trenta giorni dalla notifica dell’invito da parte dell’Agenzia. «Ad esempio se il contribuente riceve una lettera di compliance il 5 luglio 2019 con la segnalazione di una violazione formale relativa al periodo d’imposta 2017, l’irregolarità può essere rimossa al più tardi entro il 2 marzo 2020, purché entro il 31 maggio 2019 sia già stato effettuato il versamento della prima o unica rata per lo stesso periodo d’imposta. Se invece la lettera viene ricevuta il 28 febbraio 2020, il contribuente ha a disposizione 30 giorni per rimuovere la violazione purché il versamento per il 2017 sia stato effettuato in tutto o in parte entro il 31 maggio 2019».
Si precisa che nell’eventualità di una omessa rimozione delle violazioni, non sarà pregiudicata la definizione delle altre violazioni che, al contrario, sono state correttamente regolarizzate.
Il Fisco aggiunge che la regolarizzazione si perfeziona con la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Vi è la possibilità scegliere i periodi di imposta da regolarizzare, e si potrà procedere con il pagamento in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020, oppure in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.