Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 dicembre 2019, il Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2019, contenente la lista degli Stati o territori i cui cittadini, per vedere soddisfatta della richiesta del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, hanno l’obbligo di produrre l’apposita certificazione di cui all’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini ISEE:
- Regno del Bhutan
- Repubblica di Corea
- Repubblica di Figi
- Giappone
- Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese
- Islanda
- Repubblica del Kosovo
- Repubblica del Kirghizistan
- Stato del Kuwait
- Malaysia
- Nuova Zelanda
- Qatar
- Repubblica del Ruanda
- Repubblica di San Marino
- Santa Lucia
- Repubblica di Singapore
- Confederazione Svizzera
- Taiwan
- Regno di Tonga
I cittadini degli Stati o territori non presenti nell’elenco non devono produrre alcuna ulteriore certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per l’accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge n. 4 del 2019.Min.Lavoro: RdC e Quota100 – cittadini extraUe che devono dichiarare il patrimonio immobiliare