Il Ministero del Lavoro, mediante la circolare n. 18 del 17 ottobre 2019, integrante la circolare n. 16 del 6 settembre 2019, propone le sue delucidazioni riguardo l’utilizzo del contratto di espansione nelle imprese operanti in settori non facenti parte del campo di applicazione del titolo I° del D.Lgs. n. 148/2015, ma che, comunque, garantiscono tutele ai propri lavoratori attraverso Fondi di solidarietà bilaterali.
Le delucidazioni presenti nella circolare n. 18, nello specifico, trattano dei limiti di spesa eventualmente previsti per le prestazioni previste dall’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015.
Più in dettaglio:
- L’uscita anticipata, prevista dal comma 5 del citato articolo, è un’indennità mensile – erogata dal datore di lavoro – eventualmente integrata dall’indennità NASpl in relazione al trattamento pensionistico lordo, maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Per coprire il nuovo beneficio, accertato il carattere sperimentale dello stesso, il legislatore ha previsto chiaramente il limite di spesa, riferito alla Naspi, entro cui è possibile procedere alla sottoscrizione dell’accordo governativo. Il legislatore, comunque, per le medesime imprese, non ha previsto stanziamenti di risorse per l’accesso al trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti dai commi 3 e 7 dell’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015.
- Il Ministero sottolinea che l’ambito soggettivo dei commi 3 e 7 (integrazione salariale straordinaria per le riduzioni orarie) interessa chiaramente le imprese facenti parte del campo di applicazione della CIGS, tanto che il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto per un periodo in deroga al periodo massimo disposto agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015.