La Suprema Corte di Cassazione mediante la Sentenza n. 26039 del 15 ottobre 2019 ha stabilito che è riconosciuto al contribuente il diritto di ricongiungere i contributi dell’assicurazione generale obbligatoria nella gestione in cui l’interessato sia iscritto quale libero professionista.
Questo può avvenire senza alcuna limitazione e indipendentemente dalla omogeneità delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione.
Per i giudici di Piazza Cavour ciò è valevole anche nel caso in cui il trattamento pensionistico dell’interessato debba essere calcolato per mezzo del solo metodo contributivo.
Fatta eccezione per l’interpretazione dell’INPS per la quale con tale metodo si applicherebbero esclusivamente i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione.