La nota n 1438 pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro il 14 febbraio 2019 presenta alcune delucidazioni relative alle modalità di individuazione dell’arco temporale su cui calcolare il limite della media di ore notturne lavorate.
Secondo l’art. 13, D.lgs. n. 66/2003 è previsto che il limite dell’orario di lavoro dei lavoratori notturni non possa essere superiore alle 8 ore in media nelle 24 ore; a tal proposito il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 8/2005, ha poi chiarito che “tale limite costituisce, data la sua formulazione, una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa (salvo l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo più ampio sul quale calcolare detto limite) considerato che il legislatore ha in più occasioni adoperato l’arco settimanale quale parametro per la quantificazione della durata della prestazione”.
Qualora la settimana lavorativa di 40 ore sia articolata su 5 giorni, non sarà permesso, al personale impegnato in lavoro notturno, svolgere lavoro straordinario, in quanto la media oraria giornaliera delle otto ore sarebbe già raggiunta con il completamento dell’ordinario orario di lavoro.
Nel caso ciò non fosse rispettato, si determinerebbe la violazione del divieto di cui all’art. 13, D.lgs. n. 66/2003.
Invece, nel caso di una settimana articolata su 6 giornate di lavoro, il lavoratore notturno potrebbe effettuare lavoro straordinario sino al limite delle 48 ore settimanali in quanto la media giornaliera sarebbe rispettosa del limite legale.
Pertanto, mancando una definizione normativo o contrattuale, la “settimana lavorativa” si può considerare nell’astratto periodo di 6 giorni (il sesto giorno di una prestazione lavorativa di 5 giorni è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore), ovvero al netto del giorno obbligatorio di riposto previsto dall’art. 7, D.lgs. n. 66/2003.