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Dumping e Retribuzioni Cooperative

bycnai inNews posted on27 Febbraio 2019
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Dumping e Retribuzioni Cooperative

La Suprema Corte attraverso la Sentenza lavoro n. 4951 del 20 febbraio 2019 ha stabilito che, a prescindere dal CCNL applicato, ai lavoratori deve essere garantito un trattamento non inferiore a quello previsto da quelli piu rappresentativi.

I giudici del Palazzaccio, pertanto, intervengono pesantemente con una decisione che fissa limiti netti al fenomeno del dumping sociale nelle cooperative, ovvero alla pratica diffusa di versare ai soci lavoratori retribuzioni molto inferiori alle medie del settore.

Le parole dei togati sottolineano che “indipendentemente dal contratto collettivo applicato ai lavoratori va garantito un trattamento economico minimo non inferiore a quello previsto dai CCNL “più rappresentativi”ossia firmati dalle associazioni sindacali  comparativamente piu rappresentative a livello nazionale”.

La sentenza della Suprema Corte giunge a conferma del secondo grado di giudizio, precisando che la L. n. 142 del 2001, nell’ottica di estendere ai soci lavoratori di cooperativa le tutele proprie del lavoro subordinato, ha previsto all’art. 3, comma 1, che: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della legge 20  maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi  medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo”.

In aggiunta, segue i medesimi principi la previsione dell’art. 6, comma 2, della  medesima legge che, in conseguenza delle modifiche inserite dall’art. 1, comma 9, lett. f), L. n. 30 del 2003, ha stabilito che il rinvio ai contratti collettivi  nazionali intervenisse solo per il “trattamento economico minimo di cui all’articolo  3, comma 1”, non prevedendo che il regolamento cooperativo potesse contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo.

#CCNL#cooperative#impresa#inllavoro
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