La Suprema Corte, mediante la sentenza n. 2365 del 03 febbraio 2020, ha stabilito il principio di diritto per cui:
“Al rapporto di lavoro in apprendistato si applicano le garanzie procedimentali dettate dall’art. 7, legge n. 300 del 1970, in ipotesi di licenziamento disciplinare nel quale il datore di lavoro addebiti all’apprendista un comportamento negligente ovvero, in senso lato, colpevole”.
Gli Ermellini, in via preliminare, stabiliscono che il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bi-fasico.
La prima fase si caratterizza per una causa mista: al consueto scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge, infatti, con funzione specializzante, lo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale.
La seconda fase, soltanto eventuale – perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c. – fa parte dell’ordinario assetto del rapporto di lavoro subordinato.
Per la Corte di Cassazione, anche nella prima fase il rapporto è assoggettato all’ordinaria disciplina dei licenziamenti, posto che la funzione formativa si sovrappone ma non assorbe quella del rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, a fronte dell’assimilabilità con l’ordinario rapporto di lavoro, non vi è alcuna ragione per giustificare l’esclusione del rapporto di apprendistato dalla tutela prevista, in caso di licenziamento disciplinare, dall’art. 7 della L. 300/1970.