Cnai
  • Home
  • L’organizzazione
    • Chi Siamo
    • Contatti
  • Associarsi
    • Modalità
  • Area Lavoro
    • Relazioni Sindacali
    • CCNL per Categoria
    • Tabelle di Sintesi Contrattuali
    • Accordi Interconfederali
    • Apprendistato
  • Progetti
    • #verovaloreitaliano
    • Welfare Aziendale
    • Impresa e Territorio
    • Responsabilità Sociale di Impresa
  • Press
    • Centro Studi CNAI
    • Redazione
    • mediadv
  • Area Riservata
Cnai
  • Home
  • L’organizzazione
    • Chi Siamo
    • Contatti
  • Associarsi
    • Modalità
  • Area Lavoro
    • Relazioni Sindacali
    • CCNL per Categoria
    • Tabelle di Sintesi Contrattuali
    • Accordi Interconfederali
    • Apprendistato
  • Progetti
    • #verovaloreitaliano
    • Welfare Aziendale
    • Impresa e Territorio
    • Responsabilità Sociale di Impresa
  • Press
    • Centro Studi CNAI
    • Redazione
    • mediadv
  • Area Riservata
Home News 2020 INL DIVIETO DI LICENZIAMENTO, CHIARIMENTI
Back Home

INL DIVIETO DI LICENZIAMENTO, CHIARIMENTI

bycnai inNews 2020 posted on26 Giugno 2020
0
0
INL DIVIETO DI LICENZIAMENTO, CHIARIMENTI

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) Con la nota n. 298 del 24 giugno 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) interviene in merito all’ambito di applicazione della sospensione procedure di licenziamento, prevista sino al 17 agosto 2020, dal D. legge n. 18 del 17 marzo 2020.

L’INL evidenzia come anche l’ipotesi del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione debba ritenersi ricompresa tra le fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966; in considerazione del fatto che l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale (cfr. Cass. Civ. sez. lavoro sentenza 27243 del 26 ottobre 2018; Cass. Civ. sez. lavoro sentenza. 13649 del 21 maggio 2019).

L’obbligo di repêchage rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta.

#impresa#inl#licenziamento#ministerodellavoro#pmilavoro
Share:

Previous

COVID-19 EQUIPARAZIONE A MALATTIA

Next

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO, INSIDIE NEL CALCOLO DEL FATTURATO

Potrebbero interessarti anche

6 Febbraio 2020
Nuovo Documento Tecnico UNIEMENS
No Comments
28 Febbraio 2020
Legge: Approvazione legge di conversione DL Milleproroghe
No Comments
LAVORO: Convalida delle dimissioni in via telematica
24 Marzo 2020
LAVORO: Convalida delle dimissioni in via telematica
No Comments

Archivi

Coordinamento Nazionale
Associazioni Imprenditori

Contatti

Viale Abruzzo, 225  – 66100 Chieti (CH)
Tel.: 0871.540093 Fax: 0871.571538
cnai@cnai.it

Note Legali
Policy
Cookie Policy

Copyright © 2018 Evatheme. All Rights Reserved.