I giudici di legittimità si sono espressi a proposito di permessi per allattamento e buoni pasto.
Così, attraverso la sentenza n. 31137 del 28 novembre 2019, gli Ermellini hanno ribadito che, per la fruizione del buono pasto nei giorni in cui la lavoratrice è in permesso per allattamento nel primo anno di vita del bambino, è necessario che la prestazione lavorativa abbia una durata superiore alle 6 ore e che le ore di permesso non facciano parte nella maniera più assoluta nel computo delle 6 ore ai fini del godimento di tale buono che ha natura assistenziale e non retributiva.