L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso disponibile la Nota del 19 novembre all’interno della quale si stabilisce che, nell’eventualità di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro ha il dovere in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, a versare ai lavoratori i trattamenti retributivi (comprese le quote di TFR), i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto (art. 29, c. 2, D.Lgs 276/2003).
Il regime decadenziale dei 2 anni è relativo solo all’esercizio dell’azione, nei riguardi del responsabile solidale, da parte del lavoratore per il soddisfacimento dei crediti retributivi e, al contrario non risulta applicabile all’azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva.
Per quest’ultima resta valevole il termine di prescrizione previsto dalla legge (art. 3, c. 9, L. 335/95).