Il messaggio n. 4211 del 18 novembre, riprendendo quanto affermato dalla circolare INPS del 12 maggio 2015, ha chiarito che la richiesta NASPI deve essere telematicamente inoltrata all’INPS, entro la data limite di scadenza di 68 giorni, a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 6, c. 1, D.Lgs. 22/2015), esclusi alcuni eventi che possono modificare la decorrenza di tale termine.
Nello specifico, qualora ci si trovi in un caso di malattia indennizzabile insorta:
- entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine resta sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere, al termine dell’evento, per la parte residua;
- durante il rapporto di lavoro successivamente cessato, il termine decorre dalla data di cessazione dell’evento indennizzato.
In caso di malattia non indennizzabile, il termine di decadenza di sessantotto giorni non è sospeso, ma decorre secondo le regole ordinarie.