Cnai
  • Home
  • L’organizzazione
    • Chi Siamo
    • Contatti
  • Associarsi
    • Modalità
  • Area Lavoro
    • Relazioni Sindacali
    • CCNL per Categoria
    • Tabelle di Sintesi Contrattuali
    • Accordi Interconfederali
    • Apprendistato
  • Progetti
    • #verovaloreitaliano
    • Welfare Aziendale
    • Impresa e Territorio
    • Responsabilità Sociale di Impresa
  • Press
    • Centro Studi CNAI
    • Redazione
    • mediadv
  • Area Riservata
Cnai
  • Home
  • L’organizzazione
    • Chi Siamo
    • Contatti
  • Associarsi
    • Modalità
  • Area Lavoro
    • Relazioni Sindacali
    • CCNL per Categoria
    • Tabelle di Sintesi Contrattuali
    • Accordi Interconfederali
    • Apprendistato
  • Progetti
    • #verovaloreitaliano
    • Welfare Aziendale
    • Impresa e Territorio
    • Responsabilità Sociale di Impresa
  • Press
    • Centro Studi CNAI
    • Redazione
    • mediadv
  • Area Riservata
Home News Nella prestazione lavorativa tra parenti o affini nessuna subordinazione
Back Home

Nella prestazione lavorativa tra parenti o affini nessuna subordinazione

bycnai inNews posted on7 Dicembre 2018
0
0

La Sentenza della Corte di Cassazione del 29 novembre 2018, n. 30899 si è espressa sul caso di una signora che ricorre in giudizio per l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro domestico tra lei e il cognato, per vedersi riconoscere tutte le prestazioni di legge conseguenti.

 

La Corte territoriale afferma che la prestazione lavorativa della signora presso la casa del cognato risulta come opera gratuita, offerta per benevolenza ed affetto verso un familiare.

Alla luce di ciò la signora propone ricorso in Cassazione, lamentando che la sentenza impugnata non aveva tenuto in considerazione che tutte le prestazioni di lavoro domestico svolte erano da inquadrare nell’ambito di un lavoro subordinato tra affini, giacché determinava un soddisfacimento dei bisogni del beneficiario, a discapito delle energie psicofisiche della stessa.

La decisione della Corte

I giudici di piazza Cavour non hanno ravvisato alcun vizio nella motivazione della Corte territoriale confermando, quindi, l’inesistenza del vincolo di subordinazione tra i cognati.

I principi che hanna orientato l’espressione della Corte sono sostanzialmente due, e rendono l’accertamento del vincolo di subordinazione tra parenti e/o affini più delicato:

  • il vincolo di subordinazione può sussistere anche tra parenti e affini;
  • il rapporto di parentela o di affinità affievolisce la subordinazione, maggiormente evidente in un rapporto tra estranei.

Nel caso di specie, primeggia la presunzione di gratuità: la prestazione resa in favore di un familiare si presume essere offerta con benevolenza, con affetto o comunque con il desiderio di rendersi utile alla famiglia.

Il soggetto irchiedente l’accertamento del vincolo di subordinazione, affinché sia vinta tale presunzione, deve dimostrare, rigorosamente, i caratteri propri della subordinazione, in particolar modo l’onerosità e l’assoggettamento al potere direttivo ed organizzativo altrui.

#parenti#subordinazionelavoro
Share:

Previous

Nuovi assetti organizzativi dell’area legale INPS

Next

On-line servizio di registrazione massiva E-fattura

Related Posts

Proroga del Reverse charge fino al 2022
29 Gennaio 2019
Proroga del Reverse charge fino al 2022
No Comments
Report premi di produttività
19 Dicembre 2019
Report premi di produttività
No Comments
Rivalutazione assegno di incollocabilità
16 Luglio 2019
Rivalutazione assegno di incollocabilità
No Comments

Archivi

Coordinamento Nazionale
Associazioni Imprenditori

Contatti

Viale Abruzzo, 225  – 66100 Chieti (CH)
Tel.: 0871.540093 Fax: 0871.571538
cnai@cnai.it

Note Legali
Policy
Cookie Policy

Copyright © 2018 Evatheme. All Rights Reserved.