L’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle domande di assegno ANF dei nuclei familiari con un solo genitore, stabilendo che non è necessaria richiesta di autorizzazione, ma istruttoria interna.
Infatti il Messaggio n. 3466/2019 dell’Istituto di Previdenza interviene in merito ala corretta gestione delle domande di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) nei casi di figli riconosciuti da un solo genitore o nuclei con genitore vedovo, in risposta alle istanze presentate alle Sedi territoriali in merito.
L’INPS ha potuto così sottolineare che, in tali fattispecie, non c’è bisogno che il richiedente presenti domanda di Autorizzazione. Al contrario è necessaria un’istruttoria interna per il controllo dei dati dichiarati nella domanda di ANF presentata dai dipendenti del settore privato o lavoratori per cui è previsto il pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell’Istituto.
Oggetto di interesse sono i nuclei con uno o più figli legalmente riconosciuti da un unico genitore (c.d. ragazza madre/ragazzo padre) richiedente la prestazione, o nuclei in cui uno dei genitori è deceduto e quindi l’altro risulta vedova o vedovo.
L’Istituto ha quindi modo di rimarcare che l’Autorizzazione ANF è doverosa allorché:
- sia richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo;
- si sia nell’eventualità di possibile duplicazione di pagamento;
- si debba applicare l’aumento dei livelli reddituali.
Nella fattispecie presentata non vi è possibilità di una duplicazione del pagamento, quindi non è necessaria la domanda di Autorizzazione da parte del richiedente; è bastevole una verifica dei dati anagrafici dichiarati da parte dell’operatore tramite l’accesso alle banche dati, a seguito della quale potrà essere gestita l’istruttoria della domanda di ANF.