Come noto, la legge vigente prevede una serie di servizi di sostegno e collocamento mirato per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili, validi sia il lavoro privato che il lavoro pubblico (L. 68/99).
Relativamente al collocamento obbligatorio nel pubblico impiego, si trovano, nella GU 11 settembre 2019 n. 213, le linee guida a cui si dovranno attenere le amministrazioni pubbliche (Dir. Min. Funzione Pubbl. 24 giugno 2019 n. 1).
Le misure di sostegno sono state pensate per tutte le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, a cui vanno equiparate le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e i superstiti di coloro che sono morti sul lavoro (L. 407/98).
La direttiva sottolinea l’obbligo per gli enti pubblici con più di 200 dipendenti di nominare un responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, con la funzione di occuparsi dei rapporti con i servizi territoriali per l’inserimento mirato, di predisporre tutti gli accorgimenti aziendali necessari per l’inserimento dei disabili e controllare il rispetto del processo di inserimento (art. 39 ter D.Lgs. 165/2001).
Si ricorda inoltre che, anche nell’ambito del pubblico impiego, i lavoratori con disabilità, assunti con contratto a termine, hanno il diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo indeterminato entro i 12 mesi successivi, se hanno lavorato per un periodo superiore ai 6 mesi.