Come noto l’assegno di incollocabilità è versato agli assicurati INAIL ogni mese (art. 180 DPR 1124/65; art. 10 L. 248/76; art. 1, c. 782, L. 296/2006):
- fino al 2006, con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%, riconosciuta in base alle tabelle relative all’indennizzo della rendita diretta (art. 74 e All. 7 DPR 1124/65) e, dal 1° gennaio 2007, con riduzione dell’integrità psicofisica (danno biologico) di grado superiore al 20%, secondo le tabelle per il calcolo del danno biologico (DM 12 luglio 2000);
- di età non superiore ai limiti pensionabili;
- riconosciuti incollocabili dall’ITL.
Quindi l’assegno subisce una rivalutazione monetaria periodica, la quale ha determinato che, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’importo è rivalutato nella misura di € 262,06.