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Omissione contributiva

bycnai inNews posted on13 Giugno 2019
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Omissione contributiva

La Suprema Corte di Cassazione, mediante il proprio pronunciamento (sentenza del 10 giugno 2019, n. 25537) ha stabilito che l’imprenditore accusato di omesso versamento delle ritenute può essere assolto per speciale tenuità del fatto qualora l’illecito, benché perpetrato, oltrepassi lievemente la soglia di punibilità.

Gli Ermellini hanno chiarito che la particolare tenuità del fatto determina una causa di non punibilità atipica.

L’illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali rappresenta una fattispecie caratterizzata da una progressione criminosa nella quale, una volta oltrepassato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso dello stesso anno si configurano come momenti esecutivi di un reato unitario prolungato.

La cessazione completa del reato coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell’ultima mensilità, ovvero con il 16 gennaio dell’anno successivo. Pertanto, è il caso di un reato unico che perpetrato al superamento della soglia di euro 10mila.

I giudici del Palazzaccio, nel caso di specie, hanno accolto il ricorso di un contribuente, condannato dalla Corte di Appello alla reclusione, alla luce della pluralità delle mensilità interessate ed sottolineando l’irrilevanza della contenuta entità del superamento della soglia.

#impresa#pmilavoro
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