CNAI
  • Home
  • L’organizzazione
    • Chi Siamo
    • Contatti
  • Associarsi
    • Modalità
  • Area Lavoro
    • Relazioni Sindacali
    • CCNL per Categoria
    • Tabelle di Sintesi Contrattuali
    • Accordi Interconfederali
    • Apprendistato
  • Progetti
    • #verovaloreitaliano
    • Welfare Aziendale
    • Impresa e Territorio
    • Responsabilità Sociale di Impresa
  • Press
    • Centro Studi CNAI
    • Redazione
    • mediadv
  • Area Riservata
CNAI
  • Home
  • L’organizzazione
    • Chi Siamo
    • Contatti
  • Associarsi
    • Modalità
  • Area Lavoro
    • Relazioni Sindacali
    • CCNL per Categoria
    • Tabelle di Sintesi Contrattuali
    • Accordi Interconfederali
    • Apprendistato
  • Progetti
    • #verovaloreitaliano
    • Welfare Aziendale
    • Impresa e Territorio
    • Responsabilità Sociale di Impresa
  • Press
    • Centro Studi CNAI
    • Redazione
    • mediadv
  • Area Riservata
Home News Condotta antisindacale la mancata comunicazione a OO.SS. dei nominativi neo-assunti
Back Home

Condotta antisindacale la mancata comunicazione a OO.SS. dei nominativi neo-assunti

bycnai inNews posted on29 Maggio 2019
0
0
Condotta antisindacale la mancata comunicazione a OO.SS. dei nominativi neo-assunti

Pubblicata Ordinanza Corte di Cassazione n. 14060 del 23 maggio 2019

I giudici di legalità, mediante l’ordinanza n. 14060 del 23 maggio 2019, hanno stabilito che è da ritenersi condotta antisindacale quella perpetrata dalla società che, in violazione dell’accordo aziendale, non informa le OO.SS. riguardo i nominativi dei nuovi assunti, ponendo così un limite alla possibilità, per il sindacato, di inviare informazioni ai dipendenti e di fare proselitismo.

La Suprema Corte chiarisce che per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori basta che il comportamento al vaglio infici oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali.

Quindi non è richiesto uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate, in quanto incarnate dall’illegittimo rifiuto di prerogative sindacali, né nel caso di condotte non tipizzate e teoricamente lecite, ma nei fatti capaci oggettivamente, nel risultato, di limitare la libertà sindacale.

Pertanto, in base a tale pronunciamento, il giudice deve appurare l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a recare l’effetto che la disposizione citata vuole scongiurare, ovvero la limitazione della libertà sindacale e del diritto di sciopero.

#impresa#pmilavoro
Share:

Previous

lavoro subordinato per Collaborazione coordinata

Next

Welfare discriminante

Potrebbero interessarti anche

Nota di aggiornamento DEF: le novità in materia di lavoro
3 Ottobre 2019
Nota di aggiornamento DEF: le novità in materia di lavoro
No Comments
lavoro subordinato per Collaborazione coordinata
28 Maggio 2019
lavoro subordinato per Collaborazione coordinata
No Comments
Taglio contributi per datori di lavoro del settore edile – anno 2019
6 Novembre 2019
Taglio contributi per datori di lavoro del settore edile – anno 2019
No Comments

News

  • 9 Novembre 2020
    COVID-19 – DECRETO RISTORI BIS
  • 20 Ottobre 2020
    NUOVE MISURE ANTI COVID-19 IN VIGORE DAL 19 OTTOBRE 2020
  • COVID-19 – DPCM 13 ottobre 2020
    14 Ottobre 2020
    COVID-19 – DPCM 13 ottobre 2020

Comunicati Stampa

  • 24 Ottobre 2022
    Auguri al nuovo Governo
  • 2 Luglio 2020
    PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE E BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
  • 29 Giugno 2020
    DIFFIDA PER LA FORZOSA ISCRIZIONE AL FSBA

Archivi

Coordinamento Nazionale
Associazioni Imprenditori

Contatti

Viale Abruzzo, 225  – 66100 Chieti (CH)
Tel.: 0871.540093
cnai@cnai.it

Note Legali
Policy
Cookie Policy

Copyright © 2018 Evatheme. All Rights Reserved.