Pubblicata Ordinanza Corte di Cassazione n. 14060 del 23 maggio 2019
I giudici di legalità, mediante l’ordinanza n. 14060 del 23 maggio 2019, hanno stabilito che è da ritenersi condotta antisindacale quella perpetrata dalla società che, in violazione dell’accordo aziendale, non informa le OO.SS. riguardo i nominativi dei nuovi assunti, ponendo così un limite alla possibilità, per il sindacato, di inviare informazioni ai dipendenti e di fare proselitismo.
La Suprema Corte chiarisce che per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori basta che il comportamento al vaglio infici oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali.
Quindi non è richiesto uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate, in quanto incarnate dall’illegittimo rifiuto di prerogative sindacali, né nel caso di condotte non tipizzate e teoricamente lecite, ma nei fatti capaci oggettivamente, nel risultato, di limitare la libertà sindacale.
Pertanto, in base a tale pronunciamento, il giudice deve appurare l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a recare l’effetto che la disposizione citata vuole scongiurare, ovvero la limitazione della libertà sindacale e del diritto di sciopero.