L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due Risposte mediante le quali ha chiarito gli interpelli presentati da due medici riguardo le cause ostative al regime forfettario.
L’Amministrazione Finanziaria, mediante la Risposta n. 116, ha risposto ad un interpello sul regime forfettario avanzato da un contribuente esercente l’attività professionale di medico chirurgo per la quale percepisce un compenso qualificabile come reddito di lavoro autonomo. In aggiunta l’istante svolge l’attività di “Continuità Assistenziale” (ex Guardia Medica), per la quale percepisce dalla medesima azienda un reddito qualificabile di lavoro dipendente.
Alla luce del fatto che il perimetro del regime è stato modificato dall’ultima legge di Bilancio, il Fisco ha affermato che ora c’è la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario. Le Entrate hanno precisato che non possono beneficiare del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, esclusi i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Proprio la Circolare 9/E riporta un caso simile a quello oggetto dell’istanza: quello di un contribuente che svolge l’attività di “continuità assistenziale” e l’attività di medicina generale, fornendo assistenza ai propri mutuati nell’ambito del distretto dell’ASL di competenza.
Per l’Amministrazione Finanziaria: «qualora fino allo scadere del periodo di sorveglianza il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permanga senza subire alcuna modifica sostanziale, non potrà applicarsi la causa ostativa in esame, con conseguente applicazione del regime forfetario. Viceversa, qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire durante il periodo di sorveglianza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfetario, si applicherà la causa ostativa in esame che comporterà la fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento sostanziale».
La Risposta, n. 124, era invece relativa al caso di un medico attualmente socio di una Sas inattiva dal 2004, che i soci vorrebbero trasformare in una cooperativa a responsabilità limitata nell’anno corrente. A detta dell’Agenzia, nel 2019 il contribuente, pur risultando integrata la causa ostativa, può comunque applicare il regime forfettario, che non decadrà nel 2020 se essa sarà rimossa entro l’anno.