L’INPS mediante la Circolare 17 aprile 2019, n. 54 vuole fornire chiarimenti in merito alle modalità di fruizione dell’incentivo “Occupazione Neet”, prorogato per tutto il 2019, considerando le indicazioni predisposte dallo stesso Istituto attraverso la Circolare n. 48/2018.
Il beneficio, come noto, è pensato per agevolare l’occupazione dei giovani dai 16 ai 29 anni che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione.
Le risorse stanziate per l’incentivo, relativamente all’anno 2019, sono aumentate di ulteriori 60 milioni di euro.
L’incentivo è possibile per:
- assunzioni a tempo indeterminato;
- assunzioni a scopo di somministrazione;
- rapporti di apprendistato professionalizzante;
- rapporti di lavoro subordinato con una cooperativa di lavoro.
Viene escluso invece per:
- assunzioni con contratti di lavoro domestico;
- assunzioni con contratti di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro occasionale;
- rapporti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Il bonus è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, eccezion fatta dei premi e contributi all’INAIL, per un importo massimo mensile pari a 671,66 euro (proporzionalmente ridotto per i rapporti di lavoro part-time).
Nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, si applica la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato (art. 2, co. 30, L. n. 92/2012).
Il beneficio è godibile entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2021 e non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, escluso l’incentivo all’occupazione giovanile ex art. 1, co. 100, L. n. 205/2017.