L’ interpello n. 2/2019 predisposto dal Ministero del Lavoro esprime posizione in tema di maturazione del diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto o alla fruizione del servizio mensa per le lavoratrici che godono dei riposi giornalieri per l’allattamento di sanciti dall’art. 39 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Pubblicato Interpello n.2 Min. del Lavoro
Attraverso il documento, si presenta il caso di una lavoratrice presente in sede per 5 ore e 12 minuti, a seguito della fruizione di riposi giornalieri per allattamento. Alla luce del fatto che i permessi di allattamento, essendo “ considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione di lavoro “, si chiede se debbono essere calcolati come ore di lavoro effettivo determinando il riconoscimento del diritto della lavoratrice alla pausa pranzo e all’attribuzione di buoni pasto.
Il Ministero, valutata la ratio di ogni norma e la specifica funzione della pausa pranzo, identificata come “intervallo“ per il recupero delle energie psico-fisiche, afferma che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti non determini diritto alla pausa secondo quanto stabilito dall’art. 8 del d.lgs. n. 66/2003.
Quindi, non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate.