L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, attraverso il proprio Messaggio del 10 aprile 2019, il n. 1478 ha chiarito il regime contributivo applicabile ai rapporti di apprendistato professionalizzante, qualora un datore di lavoro si sia avvalso della trasformazione dei contratti di apprendistato ex art. 43, co. 9, D.lgs. n. 81/2015.
Si ricorda che la trasformazione in apprendistato professionalizzante si svolge al fine di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali e sottointende un prolungamento della formazione.
Già la Circolare INPS n. 108/2018 aveva chiarito che, relativamente ai contratti di apprendistato di primo livello da parte di datori di lavoro con 9 (o meno di 9) dipendenti, l’aliquota contributiva a carico del datore per gli anni successivi al secondo è pari al 5% della retribuzione imponibile.
Poiché la trasformazione del contratto non determina di fatto la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l’aliquota di contribuzione ammonta al 10% della retribuzione imponibile, come previsto dall’art 1, co. 773, L. n. 296/2006.
Il datore ha l’obbligo di pagare l’aliquota NASPI del 1,31% e il contributo integrativo per i fondi interprofessionali per la formazione continua dello 0,30%.
Infine si ricorda che, per i datori di lavoro facenti parte dell’area di applicazione del D.lgs n. 148/2015, la contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote per il finanziamento di CIGO/CIGS o di fondi di solidarietà.