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Home News Circolare omnibus Novità fiscali 2019
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Circolare omnibus Novità fiscali 2019

bycnai inNews posted on12 Aprile 2019
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Circolare omnibus Novità fiscali 2019

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la tradizionale Circolare omnibus contenente tutte le novità fiscali previste dalla manovra finanziaria, rispondendo ai quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.

Nel dettaglio a farlo è la Circolare n.8/E di commento alle disposizioni previste dalla L. 145/2018, che fissano la nuova flat tax, il nuovo regime forfettario, nuove regole in materia di imposte sui redditi, IRAP, crediti d’imposta, deduzioni e detrazioni fiscale.

Regime forfettario

I soggetti che nel 2018 risultavano in regime ordinario hanno la possibilità di procedere con il passaggio dalla contabilità ordinaria, scelta per opzione, al regime forfetario, senza attendere il decorso del triennio previsto per gli esercizi delle opzioni IVA.

Riporto perdite soggetti IRPEF

I parametri previsti dal regime transitorio relativamente all’utilizzo delle perdite prodotte negli anni 2017, 2018 e 2019 dalle imprese in contabilità semplificata si applicano anche nel caso in cui l’impresa abbia in seguito adottato la contabilità ordinaria.
Infatti, la limitazione prevista dalla disposizione normativa vuole intervenire sull’ammontare delle perdite maturate nel 2017 dalle imprese in contabilità semplificata per effetto delle modifiche all’art. 66 del T.U.I.R. e, quindi, opera a prescindere dell’eventuale e successiva opzione per il regime di contabilità ordinaria.

Iper-ammortamento

I parametri previsti dal nuovo regime dell’iper-ammortamento, inerenti gli investimenti complessivi cui sono commisurate le diverse percentuali di maggiorazione, sono relativi esclusivamente  ai “nuovi” investimenti, ovvero quelli processati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ossia dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, purché entro il 31 dicembre 2019 ci sia la duplice condizione relativa all’ordine e all’acconto minimo del 20%.

ACE

Viene garantito l’utilizzo delle eccedenze ACE pregresse, nonostante l’abolizione dell’ACE, continuando ad applicarsi le disposizioni previste dal comma 2 dell’art. 3 del D.M. 3 agosto 2017 in merito all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Ricerca e Sviluppo

Relativamente  alle tipologie di spese ammissibili per il calcolo del beneficio, sono considerati anche i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti similari, direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Tale novità avrà applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, mentre è confermata l’esclusione di tali spese nei periodi di imposta precedenti.

Veicoli elettrici ed ecotassa

Il soggetto passivo della c.d. “ecotassa” è individuabile solo nell’acquirente del veicolo le cui emissioni rientrano nei parametri di legge, anche se il versamento può essere fatto anche da “chi richiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente”, oltre che dal soggetto passivo (l’acquirente del veicolo).

#crescita#decreto#governo#impresa#madeinitaly#verovaloreitalianolavoro
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