Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un’infografica sulla corretta applicazione del Regolamento UE 2016/679 per quanto concerne i dati sulla salute in ambito sanitario.
Il materiale riporta informazioni su tempi di conservazione, nomina Rpd, casi in cui è possibile o meno trattare i dati.
Si ricorda che il trattamento di “categorie particolari di dati” in ambito sanitario è vietato a meno di casi di motivi di interesse pubblico, interesse per la sanità pubblica e finalità di cura. Inoltre il consenso non viene richiesto nei casi di trattamenti essenziali per la cura della salute effettuati o sotto la responsabilità di professionisti soggetti all’obbligo di segretezza.
Chiarito infatti dall’infografica che:
È possibile trattare dati sanitari SOLO con il consenso dell’interessato per:
- consultazione del Fascicolo sanitario elettronico;
- consegna del referto online;
- utilizzo di app mediche;
- fidelizzazione della clientela;
- finalità promozionali o commerciali;
- finalità elettorali.
In aggiunta l’informativa deve risultare immediatamente comprensibile e soggetta a tempi di conservazione indicati e fissati in base al trattamento (qualora non regolati da norme specifiche).
La tenuta del registro è obbligatoria.