La Circolare del 15 febbraio 2019, la n. 38584, fornita dal Ministero dello Sviluppo economico, ha voluto presentare alcune delucidazioni riguardo la normativa relativa al credito d’imposta ricerca e sviluppo, secondo quanto stabilito dall’art. 3 D.L. n. 145/2013, alla luce degli aggiornamenti sopraggiunti a seguito della Legge di Bilancio 2019.
Nello specifico, per quanto riguarda l’onere di certificazione della documentazione contabile, il MISE evidenzia che “sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate) e l’adempimento di tale onere costituisce condizione (formale) per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta”, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
In aggiunta, il Ministero sottolinea che in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è necessaria, per il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o per il soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione, alcuna valutazione di carattere tecnico relativamente all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa.
Ne consegue, quindi che la responsabilità della valutazione di merito è confermata a carico dell’impresa.