A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 11 febbraio 2019, n. 12, è vigente il Decreto Semplificazioni, che interviene anche riguardo l’accesso alla cosiddetta Rottamazione-ter anche a coloro che, dopo aver aderito alla cosiddetta Rottamazione-bis, non hanno pagato entro il 7 dicembre 2018 le rate dovute in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018.
Ora, gli inadempienti potranno accedere alla Definizione agevolata 2018, previa comunicazione della richiesta di adesione entro il 30 aprile 2019.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, adeguando i modelli di adesione (sono i modelli DA-2018 e SA-ST, che già da ieri sono disponibili sul sito internet e agli sportelli dell’Ente) alle novità normative, sottolinea che il versamento si potrà fare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 10 rate consecutive di pari importo (3 anni):
– le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
– le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
Sempre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione precisa inoltre che coloro i quali hanno intenzione di beneficiare della Rottamazione-ter potranno compilare ed trasmettere telematicamente l’istanza dal sito delle Entrate-Riscossione con il servizio “Fai D.A. te”, disponibile sia in area pubblica, senza la necessità di pin e password. Basterà allegare il proprio documento di identità, sia nell’area riservata del sito per chi accede utilizzando Spid o le credenziali personali fornite da Agenzia delle entrate o dall’INPS.
Infine si ricorda che il Decreto Semplificazioni prevede novità anche riguardo al “saldo e stralcio”, ovvero la definizione agevolata dei debiti a favore delle persone fisiche che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica.
In tale eventualità, nel caso in cui si riscontrasse una inammissibilità della richiesta, le cartelle non in regola con i pagamenti del 7 dicembre, sono automaticamente ricondotte nell’ambito della “rottamazione-ter” con ripartizione del debito in 9 rate.