La Risposta ad interpello n. 27 del 6 febbraio da parte dell’Agenzia delle Entrate ha fornito la posizione ufficiale dell’Erario intorno al quesito posto da una società di produzione cinematografica estera che deve realizzare una serie di opere cinematografiche da realizzarsi prevalentemente, se non addirittura integralmente, sul territorio italiano.
La questione era relativa al fatto se gli obblighi in materia di split payment trovassero applicazione anche in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei propri confronti, connesse alle attività relative al patrimonio destinato allo specifico affare di produzione esecutiva.
Le Entrate hanno potuto così chiarire che, nel caso sottoposto, non potendosi configurare per il patrimonio destinato a uno specifico scopo un’autonoma soggettività, tutte le operazioni legate alla sua gestione si dovranno necessariamente assegnare alla società istante, che dovrà farsi carico dei relativi adempimenti fiscali.
L’Erario continua spegando che essendo l’istante riconducibile nell’ambito soggettivo della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 – in quanto interamente partecipata dal Ministero Beta e presente negli elenchi (aventi efficacia costitutiva) pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze – alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti, trova applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.