Pubblicata Risposta Ag. delle Entrate n.1/2019
La Risposta a consulenza giuridica n. 1/2019, fornita dall’Agenzia delle Entrate, chiarisce riguardo l’efficacia della cessione preventiva di un credito d’imposta IRES o IVA tra le parti.
Il caso oggetto del quesito posto all’Agenzia, interessava la cessione di crediti di imposta IRES e/o IVA inerenti ad imprese assicurative in liquidazione coatta amministrativa.
A detta dell’Agenzia, la cessione deve rispettare determinate condizioni:
- – la cessione preventiva del credito tributario, valida tra le parti, acquista efficacia, anche ai fini fiscali, soltanto se il medesimo credito viene chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale e purché siano rispettate le modalità di cui all’art. 43-bis del D.P.R. n. 602/1973;
- – l’atto di cessione deve essere redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e notificato al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 2440/1923;
- – l’atto di cessione deve contenere l’esatta individuazione dell’importo del credito ceduto, pertanto, nel caso in cui vi sia difformità rispetto all’importo successivamente richiesto a rimborso e non sia possibile evincere da altri elementi dell’atto l’univoca intenzione di determinare in modo certo tale credito ceduto, è necessaria un’integrazione dell’atto di cessione redatta nelle stesse forme dell’atto di cessione originario.