Pubblicata Circolare INL n.1 del 14 gennaio 2019
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la circolare n. 1 del 14 gennaio 2019, in relazione ad alcune questioni sollevate in merito alle modalità di verbalizzazione in occasione della vigilanza sul lavoro, ha presentato delucidazioni per la semplificazione dell’attività ispettiva.
L’INL precisa così che il verbale unico delle ispezioni inerisce solo la contestazione di sanzioni amministrative ex L. n. 689/1981, e che il suo compito è quello di sintetizzare la contestazione e notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza in un unico provvedimento, affinché si scongiuri la redazione di una molteplicità di provvedimenti.
Comunque, alla luce del fatto che l’obbligo della verbalizzazione unica si applica esclusivamente alla materia sanzionatoria amministrativa (eccezion fatta per le omissioni o evasioni previdenziali ed assicurative, nota prot. 120/2017/RIS del 13 aprile 2017), si dovranno redarre verbalizzazioni distinte, sebbene interamente coerenti nella ricostruzione dei fatti oggetti di accertamento, ai fini della contestazione per illeciti amministrativi, così come per i recuperi previdenziali e assicurativi.
Nel caso in cui l’ambito di riferimento temporale dell’accertamento sia differente, gli organi di vigilanza preciseranno il periodo di riferimento sul quale incide la verifica di rispettivo interesse.
La verbalizzazione separata delle ispezioni permette anche di determinare gli strumenti di tutela attivabili da parte del destinatario del verbale.
L’Ispettorato, nello specifico, precisa che:
“l’unico verbale che potrà essere impugnato dinnanzi al Comitato ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 sarà quello notificato per primo;
il verbale contributivo, se notificato dopo quello amministrativo, potrà riferirsi al Comitato solo se vengono contestate ulteriori fattispecie che non hanno determinato sanzioni amministrative;
il Comitato per i rapporti di lavoro ha competenza in merito a tutti gli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro;
per gli accertamenti aventi ad oggetto il disconoscimento di rapporti di lavoro simulati con l’insussistenza di una prestazione lavorativa, la ricostruzione dei fatti operata dal personale ispettivo in veste di Ufficiale di P.G. debba essere oggetto esclusivamente del sindacato della magistratura penale”.