Il messaggio dell’11 dicembre 2018, n. 4622, permette all’Inps di informare riguardo i criteri per la gestione e il controllo, relativo agli anni 2018 e seguenti, delle richieste di assegno straordinario di sostegno al reddito, versato dai settori destinatari dei Fondi di solidarietà ex art. 26 D.Lgs. n. 148/2015.
Le società e le aziende dotate dei requisiti previsti dalla normativa vigente per poter godere dei finanziamenti, sono quelle facenti parte del settore di applicazione dei Fondi di solidarietà delle aree del credito ordinario, del credito cooperativo e del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Per il monitoraggio delle domande di assegno straordinario, l’Istituto ricorre al criterio della data di cessazione del rapporto di lavoro, armonizzato con il criterio della data di presentazione della richiesta.
Per dare continuità al cofinanziamento, i settori credito ordinario e credito cooperativo hanno chiesto di usare il criterio del biennio mobile, al posto del criterio di cassa utilizzato nel 2017, giacché i fondi stanziati annualmente risultano terminati secondo il criterio di cassa.
L’INPS precisa che, per gli anni 2018 e seguenti, attuerà il monitoraggio delle risorse disponibili per l’accesso al trattamento in parola facendo ricorso a:
il criterio del biennio mobile per i settori del credito ordinario e del credito cooperativo;
il criterio di cassa per il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Al fine di attivare le nuove modalità di monitoraggio sono in corso di miglioramento le procedure automatizzate di liquidazione dell’assegno straordinario dei settori interessati.