Il messaggio n. 4074 pubblicato dall’INPS il 2 novembre 2018 presenta alcune indicazioni riguardanti l’esclusione del periodo di congedo straordinario
previsto dall’articolo 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001 goduto dalle lavoratrici gestanti per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio con disabilità in situazione di gravità, dal calcolo dei sessanta giorni previsti dall’articolo 24 comma 2 dello stesso decreto, immediatamente antecedenti l’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.
I chiarimenti presenti nel messaggio sono il risultato di quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 23 maggio 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2018, la quale ha determinato l’illegittimità dell’articolo 24 comma 2 e quindi anche dell’esclusione in oggetto.
Appurato questo, l’Ente precisa come i periodi di congedo straordinario citati e goduti dalle lavoratrici gestanti debbano essere esclusi dai sessanta giorni. Mentre sono goduti per assistenza al coniuge convivente o al figlio e ai sensi della Legge n. 76/2016 articolo 1 comma 20, anche all’unito
civilmente.
Quanto stabilito dal documento in oggetto potrà essere applicato dall’Inps su richiesta degli interessati e sarà possibile la sua applicazione anche agli
eventi precedenti la sentenza, non prescritti o passati i giudicato.