Il Decreto Fiscale, attualmente al vaglio della Commissione Finanze del Senato, presenta rilevanti novità per quel che concerne la fatturazione elettronica, la cui obbligatorietà, notoriamente, decorrerà anche nei rapporti B2C dal prossimo 1° gennaio.
Le nuove disposizioni prevedono, tra le altre cose:
Attenuazione sanzioni (art. 10)
Il nuovo Decreto attenua, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, i soli effetti sanzionatori allorché la fattura elettronica sia emessa seppur tardivamente. Pertanto, è previsto che non si applichi alcuna sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale).
Sconto del 20% delle sanzioni allorché le fatture emesse tardivamente partecipino alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.
Analoghe attenuazioni possibili anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l’imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione.
Emissione fatture (art. 11)
Permessa l’emissione delle fatture entro 10 giorni dallo svolgimento delle operazioni che le stesse documentano. Stabilito in aggiunta che coloro che si avvalgono della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell’operazione ne debbano dare evidenza nel documento stesso. Analogo obbligo manca per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione. Durante i predetti 10 giorni, la fattura deve essere anche trasmessa. Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 1° luglio 2019.
Annotazione fatture (art. 12)
L’annotazione delle fatture emesse deve deve ora procedere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Sono escluse le operazioni di “cessione di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente” (art. 21, comma 4, terzo periodo lettera b) D.P.R. 633/1972): in tal caso le fatture emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni devono essere registrate entro il 15 del mese successivo al mese di emissione e con riferimento al medesimo mese.
Registrazione acquisti
Cnacellata la numerazione progressiva delle fatture prevista dall’art. 25 D.P.R. n. 633/1972. L’onere risulta assolto in maniera automatica per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di interscambio.