La Risposta n. 31 fornita dall’Agenzia delle Entrate all’interpello ha stabilito che il cosiddetto “sismabonus rafforzato” non può essere valido per la demolizione di un edificio murario con gravi carenze statiche e la ricostruzione con medesimo perimetro e medesima volumetria di un nuovo edificio, avvenuta nel 2017. Questo in virtù del fatto che: a quella data, secondo la prassi allora vigente, l’intervento faceva parte di quelli per cui era possibile fruire del bonus e per godere del beneficio è necessaria una asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio impossibile da presentare tardivamente poichè funzionale alla certificazione della classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e di quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.
Per il bonus, chiarisce l’Ente, “è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (cfr. art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001) e non in un intervento di nuova costruzione (cfr. art. 3, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 380/2001)”. In relazione al sismabonus in vigore dal 1° gennaio 2017, inoltre, l’Amministrazione finanziaria ricorda che la Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 (pag. 247 e segg.) precisa che “il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell’allagato B del decreto [D.M. 28 febbraio 2017, n. 58]) la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato”.