La Circolare n. 148 del 12 dicembre 2019 , permette all’Istituto di Previdenza di rendere note le istruzioni per il godimento del congedo di maternità e paternità fruibile solo dopo il parto.
La manovra relativa all’anno passato ha riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa alle modalità tradizionali, la facoltà di astenersi dal lavoro solo dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso.
La gestante ha la possibilità di godere di tutto il congedo di maternità dopo il parto, nel caso in cui un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, certifichino che tale opzione non presenti pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
La lavoratrice deve acquisire la documentazione sanitaria durante il settimo mese di gravidanza e deve certificare la mancanza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto, qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.
Il documento INPS presenta inoltre alcuni esempi esplicativi riguardo i riferimenti temporali da rispettare e la durata del congedo di maternità.
Nella stessa circolare si presentano precisazioni riguardo le attestazioni da produrre da parte del datore di lavoro entro la fine del settimo mese di gravidanza e le istruzioni in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta.