La Suprema Corte con la sentenza n. 31946 del 6 dicembre 2019 ha stabilito che ciò che sono tenuti ad indicare ed applicare determinati criteri di scelta dei lavoratori da licenziare nel licenziamento collettivo (art. 5 L. 223/91) non trovano applicazione al trasferimento di manodopera in caso di azienda in liquidazione, giacché la disciplina dei due istituti è diversa.
Gli Ermellini hanno precisato che, per i trasferimenti di imprese assoggettate a procedura concorsuale, l’impresa subentrante ha la possibilità di concordare l’assunzione ex novo dei lavoratori, come anche di escludere parte del personale eccedentario, con lo scopo di conservare i livelli occupazionali (art. 47, c. 5, L. 428/90), e ha osservato che il datore di lavoro aveva correttamente identificato il criterio di scelta delle lavoratrici per esigenze tecnico organizzative e produttive nell’accordo sindacale stipulato.
La causale indicata nella comunicazione di apertura del licenziamento collettivo, ovvero la cessazione dell’attività dell’impresa, era rimasta la stessa anche dopo il trasferimento di ramo d’azienda e l’incapacità della società in liquidazione di continuare l’attività rendeva impossibile qualsiasi altra soluzione.