Il DD 4 ottobre 2019 n. 347 realizzato dal ministero del Lavoro dà approvazione al modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU; art. 10, c. 3, DPCM 159/2013), necessaria per calcolare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l’ottenimento delle prestazioni sociali agevolate.
L’ISEE è calcolato in relazione ai dati dichiarati in DSU e di altri dati (ad esempio, redditi, trattamenti economici, ecc.) rilevati direttamente negli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
I dati presenti nella DSU sono parzialmente autodichiarante e parzialmente acquisite in maniera diretta dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
Le sezioni autodichiarante sono compilate dal solo dichiarante, che si fa carico della responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.
Generalmente basta compilare la DSU MINI che permette di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. La compilazione della DSU MINI permette di calcolare l’ISEE standard o ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.
La DSU MINI non è presentabile allorché si verifichi una delle seguenti situazioni:
- presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;
- richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi;
- esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.
Per queste eventualità, al fine di ottenere l’ISEE bisogna stilare la DSU nella sua versione estesa.