I Giudici di legittimità, mediante la sentenza n. 19660 del 22 luglio 2019, hanno stabilito la piena validità di un accordo di prossimità, sottoscritto ex art. 8 del Decreto Legge n. 138/2011 convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011, in cui le parti, volendo arginare le conseguenze negative della crisi aziendale (obiettivo di scopo, previsto dal comma 1) con effetti negativi sui livelli occupazionali, hanno previsto la rinuncia al pagamento in favore dei lavoratori licenziati della indennità di mancato preavviso.
Tale accordo ha piena leggitimità anche successivamente, nel momento in cui è stato inserito in un accordo collettivo che ha chiuso la procedura di riduzione di personale.