Il beneficiario del Reddito di Cittadinanza, al fine di garantirsi un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, riceverà l’assegno di ricollocazione dall’ANPAL (art. 9 DL 4/2019).
Responsabilità del centro dell’impiego territorialmente competente è, comunque, quello di valutare preventivamente la presenza di eventuali esoneri o esclusioni in capo al beneficiario.
Previsto così, dall’ANPAL, uno step ulteriore al centro per l’impiego prima della ricezione dell’AdR, per stabilire se un beneficiario del Rdc sia realmente obbligato alla stipula del necessario Patto per il lavoro (Delib. ANPAL 5/2019).
Entro 60 giorni dal riconoscimento del Rdc, il centro per l’impiego deve informare l’ANPAL riguardo l’autorizzazione all’erogazione dell’AdR.
Qualora dovesse mancare questa comunicazione, l’AdR sarà comunque versato ma il centro per l’impiego inadempiente verrà commissariato dall’ANPAL.
Come noto, l’AdR prevede un servizio di assistenza, inerente al “programma di ricerca intensiva” che il beneficiario deve sottoscrivere entro 14 giorni dal primo appuntamento, il quale descrive:
- l’assegnazione di un tutor;
- l’assunzione dell’onere del destinatario a svolgere le attività individuate dal tutor e di accettare l’offerta congrua di lavoro (art. 4 DL 4/2019);
- l’obbligo, per il soggetto erogatore del servizio, di comunicare il rifiuto ingiustificato dell’interessato di svolgere una delle attività concordate;
- la sospensione del servizio in caso di assunzione in prova, o a termine.