L’Agenzia delle Entrate, rendendo noto il principo di diritto n.15, ha stabilito che il patent box fa decadere la condizione necessaria per il riconoscimento del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero: il concorso di tali redditi alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia (nei limiti della quota di imposta italiana, pari al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo).
Occasione per il pronunciamento è stata la richiesta di parere di una società riguardo la corretta determinazione del credito d’imposta estero in base alle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali, in merito ad un flusso di royalties per cui lo Stato di localizzazione del licenziatario applica una ritenuta in uscita e l’Italia, in qualità di Stato della residenza del licenziante, tassa in misura agevolata per effetto dell’esercizio dell’opzione per il regime c.d. “patent box”.
L’Amministrazione Finanziaria chiarisce che la non “inclusione” del reddito estero nel reddito imponibile in Italia e quindi, la mancata materializzazione della condizione del concorso del reddito estero al reddito complessivo, determina l’impossibilità di procedere alla stessa determinazione del credito d’imposta.
Identico discorso anche nel caso di concorso parziale del reddito estero al reddito complessivo imponibile e, quindi, anche qualora ci sia detassazione di una parte del reddito estero per effetto dell’applicazione dell’istituto del patent box.
In tale eventualità la parte di reddito che non concorre alla formazione del reddito imponibile non integra le condizioni di accreditabilità in Italia delle relative imposte scontate all’estero.