Il Reverse charge, secondo quanto stabilito dal nuovo comma 2-bis inserito, in sede di conversione in legge, all’art. 2 del D.L. 119/2018 (Decreto Fiscale convertito dalla L. 136/2018, G.U. Serie Generale n. 293 del 18-12-2018), godrà di una proroga fino al 30 giugno 2022 per alcune operazioni, tra cui, cessioni di telefoni cellulari, dispositivi a circuito integrato, console da gioco, tablet pc e laptop.
Infatti, nel corso dell’iter parlamentare, l’aggiunta di un comma alla disciplina della “Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento”, ha determinato la modifica dell’art. 17, ottavo comma, D.P.R. 633/1972, posticipando dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2022 il termine finale di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) per le operazioni relative a:
– alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative (lettera b);
– alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (lettera c);
– ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (lettera d-bis);
– ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (lettera d-ter);
– alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore (lettera d-quater).