È stata pubblicata la circolare congiunta tra Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro
che fornisce chiarimenti in tema di condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.
Anzitutto, la circolare si preoccupa di fornire la definizione di lavoratori altamente qualificati, intendendo con tali quelli che in via alternativa sono in possesso:
- del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualifica di livello secondario;
- dei requisiti previsti in tema di svolgimento delle professioni regolamentate;
- di una qualifica professionale superiore attestata da comprovata esperienza professionale pregressa.
La domanda presentata dal datore di lavoro e finalizzata all’ingresso di lavoratori altamente qualificati, nei primi dodici mesi decorrenti dall’ingresso nel territorio nazionale, non può svolgere attività lavorativa diversa da quella altamente qualificata cui è stato autorizzato.