L’INPS con il messaggio n.3656 del 5 ottobre 2022 comunica che è stata ampliata la categoria di cittadini di paesi terzi all’Unione europea che possono accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui.
In particolare, hanno diritto all’assegno in questione le madri e i padri:
– familiari titolari di carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
– familiari titolari di carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;
– titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
– titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento spetta un assegno il cui importo viene rivalutato annualmente. Per l’anno 2022 l’assegno è pari a euro 2.183,77.