Esonero del 50% sulla contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
L’INPS con la circolare n.102 del 19 settembre 2022 ha fornito indicazioni sulla misura introdotta dall’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in via sperimentale, per l’anno 2022.
L’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, ivi compreso il settore agricolo, in riferimento alle lavoratrici madri che rientrino nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità. Ha una durata complessiva pari a dodici mesi decorrenti dalla data del suddetto rientro, si sostanzia in una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice.
L’esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
Inoltre, risulta ulteriormente cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della medesima legge di Bilancio 2022.
Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione in trattazione e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali.