L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) Con la nota n. 298 del 24 giugno 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) interviene in merito all’ambito di applicazione della sospensione procedure di licenziamento, prevista sino al 17 agosto 2020, dal D. legge n. 18 del 17 marzo 2020.
L’INL evidenzia come anche l’ipotesi del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione debba ritenersi ricompresa tra le fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966; in considerazione del fatto che l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale (cfr. Cass. Civ. sez. lavoro sentenza 27243 del 26 ottobre 2018; Cass. Civ. sez. lavoro sentenza. 13649 del 21 maggio 2019).
L’obbligo di repêchage rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta.