L’impianto sanzionatorio relativo alla somministrazione o appalto illeciti (art. 18 D.Lgs. 276/2003) non è valevole anche per la Pubblica Amministrazione.
Quest’ultima, infatti, è espressamente esclusa dall’ambito di applicazione della disciplina in esame (art. 1, c. 2, D.Lgs. 276/2003).
Questo afferma la Nota dell’INL..
La Pubblica Amministrazione è oggetto, esclusivamente, di una norma specifica (art. 86, c. 9, D.Lgs. 276/2003) che stabilisce l’applicazione verso di lei della legge della somministrazione a tempo determinato e del relativo regime sanzionatorio (art. 19 D.Lgs. 276/2003).
Ne consegue che, nei casi di accertata somministrazione e appalto illecito, l’impianto sanzionatorio si riferisce solo al soggetto somministratore o appaltatore privato e non beneficia di applicazione analogica o di interpretazione estensiva nei confronti di un soggetto pubblico.
Comunque l’esclusione non limita la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese affidatarie di pubblici appalti, poiché il lavoratore può comunque avvalersi della tutela civilistica (art. 1676 c.c.) e di quella prevista dal codice degli appalti